commercialista roma
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Quale tipo di società costituire?

 

Quando si decide di costituire una società la prima domanda da porsi riguarda il regime di responsabilità; inoltre bisognerà porsi domande sul tipo di attività, l'entità dell'investimento e il grado di rischio del mercato in cui si investirà. Naturalmente per rispondere a queste domande e per la gestione di tutti gli aspetti fiscali bisognerà avvalersi di un commercialista: basterà cercare su Google per esempio commercialista Roma per trovare una vasta offerta di professionisti del settore.

Solitamente per avviare una nuova attività economica sono richiesti molti investimenti sia in termini economici ma anche di impegno personale. Spesso capita che ci siano soggetti che hanno capitali da investire ma non possiedono le competenze e, viceversa, soggetti che hanno competenze adeguate ma non dispongono di capitale. Per questo motivo nasce l'esigenza di dover regolare i rapporti tra soggetti grazie alla costituzione di una società. La società non è altro che un contratto attraverso il quale due o più soggetti decidono di mettere insieme servizi o beni allo scopo di dividere gli utili prodotti da una comune attività economica. Il codice civile prevede e regola nello specifico otto tipologie di società:

società semplice;

società in nome collettivo (s.n.c.);

società in accomandita semplice (s.a.s.);

società per azioni (s.p.a.);

società a responsabilità limitata (s.r.l.);

società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);

società cooperative;

società di mutuo soccorso.

Le prime tre tipologie sono classificate come società di persone mentre le altre vengono definite società di capitale. La differenza principale tra le categorie sta nel fatto che nelle società di capitale prevale appunto l'elemento capitale mentre nelle le società di persone sono caratterizzate dal vincolo che esiste tra i soci. È importante ricordare inoltre che nel caso delle società di persone i soci rispondono delle obbligazioni con il loro patrimonio in quelle di capitale la società è totalmente diversa dai soci per cui solo questa risponde delle obbligazioni (si parla appunto di autonomia patrimoniale perfetta). Questa distinzione netta, però, subisce alcune attenuazioni nel caso della società in accomandita nella quale i principi della autonomia imperfetta e perfetta si uniscono nella differente tipologia di socio che il soggetto può assumere: esistono infatti gli accomandanti che godono del principio dell'autonomia perfetta e i soci accomandatari che invece dispongono del principio dell'autonomia imperfetta.

 


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